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La messa in mora è l'atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere alla propria obbligazione, costituendolo "in mora". Ai sensi degli artt. 1219 e 1224 del Codice Civile produce effetti importanti: fa decorrere gli interessi moratori, sposta sul debitore il rischio di impossibilità sopravvenuta e interrompe la prescrizione. È lo strumento tipico per il recupero dei crediti prima del contenzioso.
Quando usare il fac simile di lettera di messa in mora
Recupero di un credito scaduto
Per costituire in mora il debitore e far decorrere gli interessi sulle somme non pagate.
Ritardo nella consegna di un'opera
Quando un fornitore o appaltatore è in ritardo e si vuole formalizzare l'inadempimento.
Mancata restituzione di un prestito
Per intimare la restituzione di una somma prestata e maturare gli interessi di mora.
Prima dell'azione giudiziale
Come passaggio obbligato per documentare il tentativo di recupero stragiudiziale.
Cosa deve contenere
- Identificazione di creditore e debitore
- Indicazione precisa dell'obbligazione e dell'importo dovuto
- Riferimento al titolo (contratto, fattura, ricevuta)
- Intimazione a pagare entro un termine determinato
- Richiesta degli interessi moratori dalla data di costituzione in mora
- Avviso di azione legale in caso di mancato pagamento
- Data e firma del creditore
- Invio tramite raccomandata A/R o PEC
Errori comuni da evitare
Importi e titoli imprecisi
Non indicare con esattezza somma dovuta e documento di riferimento indebolisce l'efficacia dell'atto.
Non richiedere gli interessi
Dimenticare la richiesta di interessi moratori fa perdere uno degli effetti principali della messa in mora.
Mezzo di invio non tracciabile
Senza raccomandata A/R o PEC non si può provare la data della costituzione in mora.
Domande frequenti su lettera di messa in mora
Che differenza c'è tra diffida e messa in mora?
Sono spesso coincidenti: la messa in mora è la diffida ad adempiere un'obbligazione pecuniaria, con l'effetto specifico di far decorrere gli interessi moratori.
Da quando decorrono gli interessi di mora?
Di regola dalla data in cui il debitore riceve l'atto di costituzione in mora, salvo che il termine fosse già scaduto per legge o contratto.
La messa in mora interrompe la prescrizione?
Sì, costituisce atto interruttivo della prescrizione del credito.
Serve un importo minimo?
No, la messa in mora può riguardare qualsiasi importo dovuto, anche modesto.
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